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DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 maggio 1917, n. 876

Col quale è approvato il regolamento per l'esecuzione dell'art. 22 del decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra. (017U0876)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/1971)
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Testo in vigore dal: 7-6-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Visto l'art. 22 del Nostro decreto 12 novembre 1916, n.  1598,  che
da' facolta' al Governo di provvedere con apposito  regolamento  alla
determinazione  delle  categorie  d'infermita'  per  i   mutilati   o
invalidi, a causa della guerra o di altri eventi di servizio, in base
al grado della loro inabilita' a  proficuo  lavoro;  a  stabilire  le
tabelle delle pensioni o degli assegni temporanei ad essi  spettanti,
nonche' le norme relative alla riversibilita' delle pensioni stesse; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il  tesoro,  di
concerto con i ministri della guerra, della marina e delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Ai sensi ed agli effetti dell'art. 22 del  decreto  Luogotenenziale
12 novembre  1916,  n.  1598,  e'  approvata  l'allegata  tabella  A,
firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, che stabilisce  le
categorie d'infermita' per i militari mutilati  o  invalidi  a  causa
della guerra o di altri eventi di servizio. 
 
  Nei casi non contemplati espressamente nella tabella, le infermita'
devono ascriversi alla categoria che comprenda infermita' equivalenti
per il grado d'inabilita' a proficuo lavoro che  ne  deriva;  e,  nel
procedere  a  tale  classificazione,  qualora  si  tratti   di   piu'
infermita' coesistenti,  si  terra'  conto  del  grado  di  effettiva
inabilita' determinata dall'insieme delle infermita' stesse.