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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1917, n. 696

Recante nuovi provvedimenti per i combustibili nazionali. (017U0696)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/1917
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 21 marzo 1926, n. 574 (in G.U. 14/04/1926, n.87).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-5-1917 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro, di agricoltura, della guerra e dei trasporti delle cui funzioni è incaricato lo stesso ministro proponente; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le disposizioni dell'art. 12 del Nostro decreto 7 gennaio 1917, n. 35, valgono anche per gli impianti e per l'esercizio di stabilimenti destinati alla gassificazione od alla distillazione di ligniti o di torbe e per l'esercizio di stabilimenti che, dotati d'impianti speciali per l'uso delle torbe, abbiano torbiere insufficienti.

In mancanza di accordo le indennità da corrispondere per l'occupazione provvisoria o definitiva dei giacimenti lignitiferi o delle torbiere occorrenti per l'esercizio degli stabilimenti stessi, sono determinate a norma dell'art. 15 del citato decreto e dell'art. 6 del Nostro decreto 22 febbraio 1917, n. 261.