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DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 aprile 1917, n. 670

Concernente l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai di ambo i sessi addetti agli stabilimenti dichiarali ausiliari agli effetti della mobilitazione industriale e la costituzione di un fondo per la disoccupazione involontaria. (017U0670)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1917)
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Testo in vigore dal:  1-5-1917

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri per il tesoro e per la guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli operai di ambo i sessi addetti agli stabilimenti dichiarati ausiliari agli effetti della mobilitazione industriale devono essere inscritti, a cura degli stabilimenti stessi, alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.