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DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 aprile 1917, n. 670

Concernente l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai di ambo i sessi addetti agli stabilimenti dichiarali ausiliari agli effetti della mobilitazione industriale e la costituzione di un fondo per la disoccupazione involontaria. (017U0670)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1917)
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Testo in vigore dal: 1-5-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In forza dei poteri conferiti al Governo del Re  con  la  legge  22
maggio 1915, n. 671; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il
commercio e il lavoro, di concerto coi ministri per il tesoro  e  per
la guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli operai di ambo i sessi  addetti  agli  stabilimenti  dichiarati
ausiliari agli effetti della mobilitazione industriale devono  essere
inscritti, a cura degli stabilimenti stessi, alla Cassa nazionale  di
previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai.