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LEGGE 29 marzo 1917, n. 631

Che converte in legge il R. decreto 15 aprile 1915, n. 475, col quale è sospesa l'applicazione dei limiti di età di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1906, n. 305, per quanto riguarda i farmacisti militari effettivi. (017U0631)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/04/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))