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LEGGE 7 aprile 1917, n. 601

Contenente autorizzazione di spese e nuove disposizioni per l'esecuzione di opere pubbliche in Basilicata ed in Calabria. (017U0601)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-5-1917 al: 15-12-2009
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Art. 1



In aggiunta alle somme concesse con la legge 31 marzo 1904, n. 140, e successive per la esecuzione di opere pubbliche in Basilicata sono autorizzate le seguenti maggiori assegnazioni:

a) lire 800.000 per la costruzione di strade nazionali;

b) lire 2.000.000 per ultimare e sistemare le strade comunali obbligatorie;

c) lire 2.000.000 per costruire e sistemare le strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati;

d) lire 200.000 per la costruzione di un fabbricato in Potenza a sede degli uffici pubblici governativi.

È pure autorizzata la spesa di lire 1.000.000 per le opere di riparazione straordinaria e per il contributo governativo nella spesa di manutenzione delle strade comunali costruite a cura dello Stato in Basilicata, e nella spesa di manutenzione degli acquedotti costruiti a cura dello Stato in base alla legge 31 marzo 1904, n. 140, a termini dei successivi articoli 8 e 9.