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LEGGE 1 aprile 1917, n. 557

Recante modificazioni alla legge sulla istruzione superiore concernenti i limiti di età dei professori delle Università e degli altri Istituti di istruzione superiore. (017U0557)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/04/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  29-4-1917 al: 15-12-2009
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Art. 1




L'art. 123 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, è abrogato.

Il professore che compia il 75° anno di età durante l'inno accademico, quando abbia effettivamente cominciato il corso, conserverà il grado e l'ufficio sino alla fine dall'anno medesimo.