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DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 marzo 1917, n. 522

Che stabilisce la giurisdizione dei comandi in capo di dipartimento marittimo, dei comandi militari marittimi, del comando dei servizi della Regia marina in Sicilia, e della difesa marittima di Gaeta. (017U0522)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/1918)
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Testo in vigore dal: 28-4-1918
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il Nostro decreto 29 ottobre 1916, n. 1488 che istituisce  un
comando dei servizi della Regia marina nella Sicilia; 
 
  Visto il Nostro decreto 21 dicembre  1916,  n.  1862,  relativo  ai
limiti  di  giurisdizione  dei  comandi  in  capo  dei   dipartimenti
marittimi, dei comandi militari marittimi e delle difese marittime, e
tutte le disposizioni in detto decreto citate; 
 
  Sentito il parere del Consiglio superiore di marina; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  All'art. 1 del Nostro decreto in data 21 dicembre 1916, n. 1862, e'
sostituito il seguente: 
 
  «I limiti della giurisdizione dei comandi in capo  di  dipartimento
marittimo, dei comandi militari marittimi, del  comando  dei  servizi
della Regia marina nella Sicilia e della difesa marittima  di  Gaeta,
sono stabiliti nel modo seguente: 
 
    1° dipartimento marittimo di Spezia: dal confine francese fino  a
Torre Canneto, incluse le isole dell'Arcipelago Toscano; 
 
    2° difesa marittima di Gaeta: da  Torre  Canneto  alla  foce  del
Volturno, incluse le isole di Ponza, Zannone e Palmarola; 
 
    3° dipartimento marittimo di Napoli: dalla foce  del  Volturno  a
quella del Mesima, comprese le isole di Ventotene,  Santo  Stefano  e
quelle del golfo di Napoli; 
 
    4° comando dei servizi della R. marina nella  Sicilia:  tutto  il
litorale della Sicilia, le isole adiacenti e  quel  tratto  di  costa
calabra compreso tra la foce del Mesima e la foce della fiumara Assi; 
 
    5° dipartimento marittimo di Taranto: dalla  foce  della  fiumara
Assi fino a Torre Specchia Grande, inclusa; 
 
    ((6. Comando militare marittimo di Brindisi:  da  Torre  Specchia
Grande, esclusa, a Punta  Pietre  Nere  esclusa,  comprese  le  isole
Tremiti));((1)) 
 
    ((7. Dipartimento marittimo di Venezia:  da  Punta  Pietre  Nere,
inclusa, sino al confine austriaco));((1)) 
 
    8° comando militare marittimo di  Maddalena:  tutto  il  litorale
della Sardegna e le isole adiacenti. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto Luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 426 ha  disposto  (con
l'art. 3, comma 1) che la presente  modifica  ha  decorrenza  dal  16
marzo 1918.