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DECRETO LUOGOTENENZIALE 1 aprile 1917, n. 496

Col quale sono comminate le pene di cui all'articolo 293 del Codice penale a chiunque faccia incetta, a danno della circolazione, di monete aventi corso legale nel Regno. (017U0496)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)
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Testo in vigore dal:  2-4-1917 al: 4-10-1917
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Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri di grazia e giustizia e dei culti e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Chiunque faccia incetta, a danno della circolazione, di monete aventi corso legale nel Regno in misura eccedente i propri bisogni, o a scopo di lucro, incorre nelle pene comminate dall'art. 293 del Codice penale.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli - Sacchi - Carcano.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.