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LEGGE 29 marzo 1917, n. 493

Che converte in legge il R. decreto 15 aprile 1915, n. 483, concernente la nomina, in caso di chiamata alle armi, dei furieri maggiori o furieri in congedo ai gradi dell'attuale gerarchia; il R. decreto 27 aprile 1915, n. 535, concernente la sospensione dei licenziamenti dalle armi di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa; ed il R. decreto 18 maggio 1915, n. 668, concernente le dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo. (017U0493)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))