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LEGGE 28 gennaio 1917, n. 475

Che converte in legge il R. decreto 13 luglio 1914, n. 780, col quale è concessa la restituzione dell'imposta sul sale impiegato per la fabbricazione dei formaggi «provoloni», di quelli «uso pecorino» e qualsiasi altra qualità di formaggi salati «esclusi i margarinati». (017U0475)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))