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DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1917, n. 388

Relativo all'indennità di guerra agli equipaggi dei piroscafi requisiti. (017U0388)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/1917)
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Testo in vigore dal: 7-4-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro della marina, di  concerto  con  quello
del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Al comma a) dell'art. 1  del  decreto  Luogotenenziale  9  dicembre
1915, n. 1738, e' aggiunto quanto segue: 
 
  «Lo stesso ministro ha facolta' di stabilire se la esclusione debba
riguardare tutte le indennita' di guerra o solo alcune di esse ed  ha
facolta' altresi' di ridurne la misura». 
 
  La presente disposizione ha effetto dal 16 maggio 1916.