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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1917, n. 261

Recante provvedimenti per facilitare l'esercizio di miniere di legnite e di torbiere. (017U0261)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/1917
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 21 marzo 1926, n. 574 (in G.U. 14/04/1926, n.87).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-2-1917 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro, dell'agricoltura e della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Al Comitato istituito con decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 35, è concessa ogni necessaria facoltà per provvedere direttamente, anche in via di requisizione con le norme e con tutti gli effetti previsti dai decreti 22 aprile 1915, n. 506, 30 ottobre 1915, n. 1570, 6 gennaio 1916, n. 43 e 4 febbraio 1917, n. 204 e del presente decreto, a quanto occorre per la pronta intensificazione della produzione e per la migliore utilizzazione dei combustibili nazionali, nonché per la fabbricazione di agglomerati con impiego dei combustibili stessi.

Le cose, i beni, gli impianti, i mezzi d'opera e di trasporto acquistati, noleggiati, requisiti o comunque destinati per tali finalità, non possono essere distratti dalla destinazione loro senza l'espresso consentimento del Comitato.

Le disposizioni degli articoli 9, 10, 12, 14, 15 e 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 385, si applicano per la produzione e utilizzazione di qualunque specie di combustibili nazionali.