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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 11 febbraio 1917, n. 189

Concernente proroga consolidamento delle spese dei Ministeri della guerra e della marina. (017U0189)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-2-1917
al: 15-12-2009
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto l'art. 13 del decreto Luogotenenziale 18  novembre  1915,  n.
1625, convertito nella legge 21 dicembre stesso anno, n. 1774; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il  tesoro,  di
concerto con quelli per la guerra e per la marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Fino a tutto l'esercizio successivo a quello in cui  avra'  termine
la  guerra,  i  pagamenti  a  carico  dei  capitoli  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero della  guerra  saranno  imputati
dapprima sul fondo dei residui, fino al suo totale esaurimento,  indi
sullo stanziamento di competenza, sia che  si  riferiscano,  a  spese
dell'esercizio in cui essi vengono disposti, sia che riguardino spose
riferentisi agli esercizi precedenti. 
 
  La stessa disposizione e' applicata, durante il detto  periodo,  ai
capitoli di spesa dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
marina indicati nell'art. 2 della legge 15 luglio  1906,  n.  346,  e
nell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915,  n.  990,  da
convertirsi in legge.