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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 28 gennaio 1917, n. 152

Col quale viene provveduto alla riforma dell'Amministrazione scolastica provinciale costituita dalla legge 4 giugno 1911, n. 487. (017U0152)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-2-1917 al: 16-2-1921
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Riconosciuta la necessità di semplificare l'ordinamento dell'Amministrazione scolastica provinciale costituita dalla legge 4 giugno 1911, n. 487, riducendo il numero dei membri dei Consigli e delle Deputazioni scolastiche e deferendo a queste ultime e ai Regi provveditori agli studi talune attribuzioni rispettivamente di competenza dei Consigli e delle Deputazioni;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




All'art. 2, 1° e 2° comma, della legge 4 giugno 1911, n. 487, è sostituito il seguente:

«Il Consiglio scolastico è composto di 11 membri:

«1. Il R. provveditore agli studi;

«2. Un membro nominato dal ministro dell'istruzione pubblica fra le persone residenti nella Provincia, che abbiano speciale conoscenza dell'istruzione elementare;

«3. L'ispettore addetto all'ufficio provinciale scolastico;

«4. Il direttore o un insegnante di scuola normale nominato dal ministro nella Provincia, che manchi di scuola normale, il capo o un insegnante ordinario di scuola media, nominato dal ministro;

«5. Un direttore didattico delle scuole elementari dei Comuni della Provincia, eletto dai direttori didattici delle scuole stesse, sempre quando il loro numero non sia inferiore a cinque: negli altri casi uno di tali direttori, nominato dal ministro;

«6. Due insegnanti elementari che abbiano conseguita la stabilità nell'ufficio e insegnino da almeno un quinquennio nelle pubbliche scuole, eletti dagli insegnanti delle scuole elementari della Provincia;

«7. Un rappresentante della Provincia, eletto dal Consiglio provinciale;

«8. Due rappresentanti del gruppo dei Comuni che hanno le scuole elementari amministrate dal Consiglio scolastico, eletti dai rispettivi Consigli comunali;

«9. Un rappresentante del gruppo dei Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, compreso in essi il Comune capoluogo, eletto dai rispettivi Consigli comunali».