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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 7 gennaio 1917, n. 35

Recante provvedimenti straordinari per la coltivazione delle miniere di combustibili fossili. (017U0035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-2-1917 al: 19-6-1917
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generalo di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri della grazia e giustizia, del tesoro, della guerra, dei lavori dell'industria, commercio e lavoro e dei trasporti marittimi e ferroviari; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le attribuzioni del Governo relativamente alle miniere di combustibili fossili, oli minerali e gas idro-carburati, sono esercitate da un Comitato composto dai sottosegretari di Stato dell'agricoltura, delle munizioni e dei lavori pubblici.

Il Comitato ha sede presso il Ministero di agricoltura e per l'esercizio delle sue attribuzioni si avvale del personale degli uffici delle miniere, dei RR. Circoli di ispezione delle ferrovie, del Genio civile e del Segretariato delle munizioni.

Il Comitato delibera con l'intervento di almeno due dei suoi componenti.