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DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1917, n. 22

Concernente il trattamento economico delle truppe del Regio esercito in Macedonia. (017U0022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)
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Testo in vigore dal:  1-1-1917 al: 8-5-2025
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, concernente le indennità per le truppe in campagna e tutti gli altri decreti successivamente emanati in materia;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Alle truppe del R. esercito italiano in Macedonia ed ai personali ad esse addetti sono dovute le indennità speciali stabilite dal R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto stesso e nelle norme annesse, nonché degli altri decreti successivamente emanati circa le indennità di guerra spettanti alle truppe in campagna in Europa dal giorno dell'imbarco fino al giorno dello sbarco al ritorno in Italia.

È inoltre dovuta un'indennità giornaliera nella misura seguente:
tenente generale comandante delle truppe, L. 10,00;

tenente generale, L. 6,00;

maggior generale, L. 5,00;

colonnello, L. 4,00;

tenente colonnello, L. 3,00;

maggiore e primo capitano, L. 2,50;

capitano, L. 2,00;

tenente e sottotenente, L. 1,50;

maresciallo, maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali, maestro d'arme di qualunque grado e classe, L. 1,00;

sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri Reali, L. 0,60;

sergente, vice-brigadiere dei carabinieri Reali, L. 0,40;

caporale maggiore, caporale, appuntato dei carabinieri Reali e carabiniere, L. 0,10;

soldato, allievo carabiniere, carabiniere aggiunto, L. 0,05.

Tale indennità decorre dal giorno dello sbarco in Macedonia e continua per tutta la permanenza in quei territori sotto l'osservanza delle stesse norme che regolano il soprassoldo di guerra, cessando dal giorno dell'imbarco per ritorno per qualsiasi motivo.