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LEGGE 4 gennaio 1917, n. 12

Che proroga l'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1916-1917 a tutto il mese di giugno 1917. (017U0012)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))