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LEGGE 21 dicembre 1916, n. 1777

Che converte in legge gli articoli 2 e 3 del R. decreto 24 dicembre 1914, n. 1409, concernente il pareggiamento fra R. esercito, R. marina e R. guardia di finanza nei riguardi della soggezione al Codice penale militare ed al Codice penate militare marittimo. (016U1777)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))