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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1916, n. 1686

Concernente l'avocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado. (016U1686)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/1916
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293 (in G.U. 12/11/1923, n.265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-12-1916 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
por grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il primo capoverso dell'art. 31 del Codice civile è così modificato:

«Gli altri immessi nel possesso debbono riservare il terzo delle rendite nei primi dieci anni, e di seguito fino a trenta anni il sesto».