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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 5 novembre 1916, n. 1518

Concernente la concessione di mutui e di contributi diretti ai danneggiati dai terremoti nelle provincie di Pesaro e di Forlì. (016U1518)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/11/1916
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 16-11-1916
al: 15-2-1917
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
ministro segretario di  Stato  per  il  tesoro,  di  concerto  con  i
ministri segretari di Stato per l'interno, pei lavori  pubblici,  per
l'industria, commercio e lavoro e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Per  le  riparazioni,  ricostruzioni  e   nuove   costruzioni   dei
fabbricati urbani, rustici ed industriali danneggiati o distrutti dal
terremoto nei comuni di Candelara, Cartoceto, Cinestreto, Colbordolo,
Saltara,   Fano,   Fiorenzuola   di   Focara,    Gabicce,    Gradara,
Montebaroccio,   Monteciccardo,   Montelabate,   Novilara,    Pesaro,
Petriano, Pozzoalto, Sant'Angelo in Lizzola, Serrungarina e Tomba  di
Pesaro nella provincia di Pesaro, e in quelli di  Borghi,  Cattolica,
Coriano, Gatteo, Germano,  Misano,  Misura,  Mondaino,  Montecolombo,
Montefiorito, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Rimini,
Saludecio, Sant'Arcangelo di Romagna, San Clemente, San  Giovanni  in
Marignano, San Mauro di Romagna,  Poggio  Berni  nella  provincia  di
Forli', sono concessi i seguenti benefici: 
 
  1° ai privati e alle Societa' industriali e commerciali che abbiano
reddito imponibile complessivo non superiore alle L. 5000, ai Comuni,
agli Istituti di beneficenza ed agli enti  morali,  in  quanto  siano
stati anch'essi danneggiati nelle loro proprieta' patrimoniali: 
 
  a) mutuo di favore col contributo  dello  Stato  nel  pagamento  in
quote costanti del 50 per cento delle semestralita' comprensive degli
interessi al 4,50 per cento e dell'ammortamento per lavori eseguiti o
da eseguire dal danneggiato; 
 
  b) contributo diretto rateale in luogo del mutuo di favore e  nella
misura  del  52%  delle  semestralita'  che  sarebbero   dovute   per
l'ammortamento in venti anni al 4,50% di un mutuo corrispondente alla
spesa per la esecuzione dei lavori, nel  caso  che  i  lavori  stessi
siano stati eseguiti a cura e  spese  del  danneggiato,  o,  per  suo
conto, da Societa' anonime o cooperative di lavori; 
 
  c) contributo diretto in unica soluzione  in  luogo  del  mutuo  di
favore, nella misura del 50% del capitale e sino all'importo  massimo
di L. 5000, anche se l'ammontare dei lavori ecceda  le  lire  10.000,
nel caso che i lavori  siano  stati  eseguiti  a  cura  e  spese  del
danneggiato, o, per suo conto, da Societa' anonime o  cooperative  di
lavori; 
 
  d) contributo diretto in luogo del mutuo di favore nella misura del
50% del capitale e sino all'importo massimo  di  L.  5000,  anche  se
l'ammontare dei lavori ecceda le L. 10.000, nel  caso  che  i  lavori
siano da eseguire a cura e spese del danneggiato. 
 
  2. Ai privati e alle Societa' industriali o commerciali che abbiano
reddito imponibile complessivo superiore alle L. 5000: 
 
  a) mutuo di favore col contributo  dello  Stato  nel  pagamento  in
quote costanti della meta' dell'ammontare complessivo degli interessi
compresi nel piano di ammortamento ragguagliato ad un mutuo al  4,50%
per lavori eseguiti o da eseguire dal danneggiato; 
 
  b) contributo diretto rateale, in luogo del mutuo di favore,  nella
misura del 52 010  dell'ammontare  complessivo  degli  interessi  che
sarebbero dovuti per l'ammortamento in venti  anni  al  4,50%  di  un
mutuo corrispondente alla  spesa  sostenuta  per  la  esecuzione  dei
lavori, nel caso che i lavori stessi siano stati eseguiti  a  cura  e
spese del danneggiato, o,  per  suo  conto,  da  Societa'  anonime  o
cooperative di lavori. 
 
  Oltre ai suddetti benefici sono concessi anche i seguenti: 
 
  1. Attribuzione di un decimo sul contributo dello  Stato  a  favore
delle Societa'  anonime  o  cooperative  che  assumano  i  lavori  di
riparazione,  ricostruzione  o  nuova  costruzione  per   conto   del
danneggiato. 
 
  2.  Esenzioni  e  riduzioni  fiscali  a   favore   degli   Istituti
autorizzati a compiere  le  operazioni  di  mutuo  ed  a  favore  dei
danneggiati  per  gli  atti  e  le  formalita'  occorrenti   per   la
concessione dei mutui o di contributi diretti. 
 
  3. Esenzione dei fabbricati ricostruiti o  riparati  dalla  imposta
per 15 anni dal giorno in cui sono  divenuti  atti  all'uso  ed  alla
abitazione. 
 
  Tali disposizioni non sono applicabili a coloro  che  hanno  titolo
alla riparazione gratuita  o  a  cui  sia  ceduto  in  proprieta'  un
ricovero definitivo di cui all'art. 1 del Nostro  decreto  27  agosto
1916, n. 1056.