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DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 settembre 1916, n. 1164

Riguardante l'aumento dei prezzi di trasporto per le spedizioni a grande velocità, a piccola velocità accelerata ed a piccola velocità ordinaria. (016U1164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/10/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/1923)
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Testo in vigore dal: 4-10-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671 che conferisce al Governo del
Re poteri straordinari durante la guerra; 
 
  Viste le tariffe e condizioni  per  i  trasporti  effettuati  sulle
linee ferroviarie esercitate dallo Stato: 
 
  Visto  il  Nostro  decreto  18  maggio  1916,   n.   689,   recante
modificazioni temporanee alle tariffe dei trasporti ferroviari; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro dei trasporti marittimi  e  ferroviari,
di concerto con quelli del tesoro, dell'agricoltura e dell'industria,
commercio e lavoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Fino a nuova disposizione, l'Amministrazione delle  ferrovie  dello
Stato e' autorizzata ad elevare dal  5  al  10  per  cento  l'aumento
dell'importo totale dei prezzi  di  trasporto  per  le  spedizioni  a
grande  velocita',  a  piccola  velocita'  accelerata  ed  a  piccola
velocita' ordinaria, di cui l'art. 1, comma f), del Nostro decreto 18
maggio 1916, n. 689, fermo  restando  il  disposto  dell'art.  2  del
decreto medesimo.