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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 27 agosto 1916, n. 1056

Riguardante provvedimenti in favore dei danneggiati dai terremoti del 17 maggio e del 16 agosto 1916. (016U1056)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/1916
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-8-1916 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi ministri segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia e per i culti, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È autorizzata la spesa di lire 10 milioni, da stanziarsi nella parte straordinaria dello stato di previsione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per lire 6 milioni nell'esercizio in corso e per lire 4 milioni nell'esercizio 1917-918, per provvedere nelle località colpite dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916 nelle provincie di Pesaro e di Forlì:

a) alle demolizioni, ai puntellamenti di edifici pericolanti e agli sgomberi di aree pubbliche;

b) ai ricoveri provvisori o stabili per le persone rimaste senza tetto, ed alle indispensabili opere igieniche occorrenti;

c) alla concessione di sussidi fino al limite massimo di L. 2000 per la riparazione di stabili appartenenti a persone di condizione povera, sia che i relativi lavori vengano eseguiti a cura diretta del genio civile, sia che vengano fatti direttamente dai proprietari. La stessa disposizione è applicabile per le riparazioni che vengano eseguite a cura dei coloni o degli affittuari, quando essi ne abbiano l'obbligo e questo risulti da atto di data certa anteriore al 17 maggio 1916.

La condizione di povertà sarà accertata secondo criteri determinati discrezionalmente dal Ministero dei lavori pubblici;

d) alla concessione di sussidi in misura non superiore alla metà della spesa strettamente necessaria per riparare o ricostruire, anche in aerea diversa dalla sede attuale, edifici pubblici provinciali o comunali, o appartenenti ad enti morali aventi scopo di beneficenza, ed edifici di uso pubblico. Le Provincie ed i Comuni, questi ultimi anche nell'interesse di Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico, occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni di cui sopra, potranno contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nei limiti dello stretto necessario. Questi mutui saranno rimborsabili in 50 anni, con il sistema delle semestralità costanti comprendenti l'interesse e l'ammortamento, con il concorso dello Stato, che pagherà la metà degli interessi.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sarà iscritta la somma occorrente per il pagamento della metà degli interessi a carico dello Stato.