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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 27 agosto 1916, n. 1056

Riguardante provvedimenti in favore dei danneggiati dai terremoti del 17 maggio e del 16 agosto 1916. (016U1056)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/1916
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 27-8-1916
al: 15-12-2009
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Sulla proposta  del  presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto coi ministri segretari di Stato per l'interno, per la grazia
e giustizia e per i culti, per le  finanze,  per  il  tesoro,  per  i
lavori pubblici e per l'istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E' autorizzata la spesa di lire 10  milioni,  da  stanziarsi  nella
parte straordinaria  dello  stato  di  previsione  del  bilancio  del
Ministero dei lavori pubblici, per lire 6 milioni  nell'esercizio  in
corso e per lire 4 milioni nell'esercizio  1917-918,  per  provvedere
nelle localita' colpite dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto  1916
nelle provincie di Pesaro e di Forli': 
 
      a) alle demolizioni, ai puntellamenti di edifici pericolanti  e
agli sgomberi di aree pubbliche; 
 
      b) ai ricoveri provvisori o  stabili  per  le  persone  rimaste
senza tetto, ed alle indispensabili opere igieniche occorrenti; 
 
      c) alla concessione di sussidi fino al  limite  massimo  di  L.
2000  per  la  riparazione  di  stabili  appartenenti  a  persone  di
condizione povera, sia che i relativi lavori vengano eseguiti a  cura
diretta del genio civile, sia  che  vengano  fatti  direttamente  dai
proprietari. La stessa disposizione e' applicabile per le riparazioni
che vengano eseguite a cura dei coloni  o  degli  affittuari,  quando
essi ne abbiano l'obbligo e questo risulti  da  atto  di  data  certa
anteriore al 17 maggio 1916. 
 
  La  condizione  di  poverta'  sara'   accertata   secondo   criteri
determinati discrezionalmente dal Ministero dei lavori pubblici; 
 
      d) alla concessione di sussidi in  misura  non  superiore  alla
meta' della spesa strettamente necessaria per riparare o ricostruire,
anche  in  aerea  diversa  dalla  sede  attuale,   edifici   pubblici
provinciali o comunali, o appartenenti ad enti morali aventi scopo di
beneficenza, ed edifici di uso pubblico. Le Provincie  ed  i  Comuni,
questi ultimi anche nell'interesse di Istituti di  beneficenza  o  di
altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per  le
spese a loro carico, occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni
di cui sopra, potranno  contrarre  mutui  con  la  Cassa  depositi  e
prestiti nei limiti dello stretto necessario.  Questi  mutui  saranno
rimborsabili in 50 anni, con il sistema delle semestralita'  costanti
comprendenti l'interesse e  l'ammortamento,  con  il  concorso  dello
Stato, che paghera' la meta' degli interessi. 
 
  Nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  del  tesoro
sara' iscritta la somma occorrente per il pagamento della meta' degli
interessi a carico dello Stato.