stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 29 giugno 1916, n. 838

Col quale sono prorogati alcuni termini contenuti nel testo unico di leggi concernenti il terremoto del 28 dicembre 1908, approvato col R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261. (016U0838)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  18-7-1916 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 3 delle disposizioni preliminari del testo unico approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, numero 1261;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri e con i ministri segretari di Stato per l'interno, per la grazia, giustizia e culti e per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È prorogata ulteriormente fino al 30 giugno 1917 la facoltà accordata al Governo, di cui all'art. 3 delle disposizioni preliminari del testo unico approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261.