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LEGGE 11 giugno 1916, n. 720

Recante provvedimenti per il trattamento di pensione a favore dei salariati dipendenti dai Comuni, dalle Provincie, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza e dalle aziende speciali di servizi municipalizzati. (016U0720)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  29-6-1916 al: 15-12-2009
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Art. 1




Ai salariati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, e delle Aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati agli effetti della legge 29 marzo 1903, n. 103, nonché agli enti predetti, sono estese le disposizioni del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro 3°, parte quinta, e quelle della legge 20 dicembre 1914, n. 1382, salvo il disposto degli articoli seguenti.