stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 giugno 1916, n. 720

Recante provvedimenti per il trattamento di pensione a favore dei salariati dipendenti dai Comuni, dalle Provincie, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza e dalle aziende speciali di servizi municipalizzati. (016U0720)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 29-6-1916
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Ai salariati dei Comuni, delle Amministrazioni  provinciali,  delle
Istituzioni pubbliche di beneficenza, e delle  Aziende  speciali  per
l'impianto e l'esercizio dei  servizi  municipalizzati  agli  effetti
della legge 29 marzo 1903, n. 103, nonche' agli enti  predetti,  sono
estese le disposizioni del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453,  libro
3°, parte quinta, e quelle della legge 20  dicembre  1914,  n.  1382,
salvo il disposto degli articoli seguenti.