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DECRETO LUOGOTENENZIALE 1 maggio 1916, n. 490

Recante provvedimenti a favore degli impiegati delle aziende private richiamati in servizio militare. (016U0490)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1918)
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Testo in vigore dal: 20-5-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In forza dei poteri conferiti al Governo  del  Re  colla  legge  22
maggio 1915, n. 671; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per  l'agricoltura,
l'industria e il commercio, di concerto col presidente del  Consiglio
dei ministri, ministro dell'interno,  e  coi  ministri  di  grazia  e
giustizia e delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato o decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Per la durata della guerra  e  fino  a  nuova  disposizione,  nelle
aziende che permanentemente hanno piu' di due impiegati, e per quegli
impiegati che, avendo servito nelle stesse aziende da almeno un anno,
siano richiamati alle  armi,  il  rapporto  contrattuale  di  impiego
persiste pur rimanendo sospeso  sino  alla  cessazione  del  servizio
militare. Cosi'  pure  tutte  le  eventuali  ragioni  rispettive  tra
impiegato ed azienda, sussistenti al momento del richiamo alle  armi,
resteranno sospese, per la durata anzidetta, senza alcun  pregiudizio
delle parti. 
 
  L'impiegato, entro un mese dalla cessazione del servizio  militare,
dichiarera'  al  rappresentante  dell'azienda  di  voler   riprendere
servizio, e sara' riassunto non oltre i quindici  giorni  successivi.
Scaduto il mese senza che la dichiarazione sia fatta, si ritiene  che
l'impiegato abbia rinunziato al posto.