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DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1916, n. 369

Che vieta la vendita di navi mercantili italiane a stranieri, e disciplina l'esercizio della navigazione mercantile nazionale. (016U0369)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1923)
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Testo in vigore dal:  21-4-1916 al: 7-12-1919
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il Codice per la marina mercantile ed il Codice di commercio (libro II);
Visto il Nostro decreto 23 gennaio 1916, n. 70;
Visto il Nostro decreto 10 febbraio 1916, n. 165;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce poteri straordinari al Governo del Re;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro della marina, di concerto con quelli degli affari esteri, delle colonie e di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Fino a nuove disposizioni, l'efficacia giuridica tanto nel Regno quanto nelle colonie della vendita, della cessione e di qualsiasi altro passaggio di proprietà di navi nazionali, o di carati di navi nazionali, nonché dei contratti di pegno e di cambio marittimo, dovunque compiuti, è subordinata alla preventiva approvazione del ministro della marina.

Gli atti stipulati in contravvenzione a tale disposizione sono nulli, e non debbono essere ricevuti dalle autorità marittime e consolari alle quali fossero presentati per la trascrizione.

Queste disposizioni si applicano anche ai battelli, alle barche e ai galleggianti di ogni specie, non muniti d'atto di nazionalità, comprese le imbarcazioni con motore a scoppio a qualunque uso siano destinati.