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DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1916, n. 369

Che vieta la vendita di navi mercantili italiane a stranieri, e disciplina l'esercizio della navigazione mercantile nazionale. (016U0369)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1923)
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Testo in vigore dal: 14-3-1923
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il Codice per la marina mercantile ed il Codice di  commercio
(libro II); 
 
  Visto il R. decreto 1° aprile 1915, n. 428; 
 
  Visto il Nostro decreto 23 gennaio 1916, n. 70; 
 
  Visto il Nostro decreto 10 febbraio 1916, n. 165; 
 
  Vista la legge 22  maggio  1915,  n.  671,  che  conferisce  poteri
straordinari al Governo del Re; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro della marina, di  concerto  con  quelli
degli affari esteri, delle colonie e di  grazia  e  giustizia  e  dei
culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Fino a nuove disposizioni, l'efficacia giuridica  tanto  nel  Regno
quanto nelle colonie della vendita, della  cessione  e  di  qualsiasi
altro passaggio di proprieta' di navi nazionali, o di carati di  navi
nazionali, nonche' dei contratti di  pegno  e  di  cambio  marittimo,
dovunque compiuti, e' subordinata alla  preventiva  approvazione  del
ministro della marina. 
 
  Gli atti stipulati in  contravvenzione  a  tale  disposizione  sono
nulli, e non debbono essere  ricevuti  dalle  autorita'  marittime  e
consolari alle quali fossero presentati per la trascrizione. 
 
  Queste disposizioni si applicano anche ai battelli, alle  barche  e
ai galleggianti di ogni specie, non muniti  d'atto  di  nazionalita',
comprese le imbarcazioni con motore a scoppio a qualunque  uso  siano
destinati. 
                                                            (1) ((3)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il  Regio  D.L.  27  novembre  1919,  n.  2242,  convertito   senza
modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 ha disposto (con l'art.
2, comma 1, numero 1) che "Sono pure abrogati: [...] 
  1° nei soli riguardi di  atti  compiuti  fra  ditte  nazionali,  le
disposizioni  contenute  negli   articoli   1   e   7   del   decreto
Luogotenenziale 2 aprile 1916, n. 369, circa il divieto di vendita di
navi mercantili; [...]". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 398 ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "Le  disposizioni  contenute  dell'art.  1  del  decreto
Luogotenenziale 2 aprile 1916, n. 369, modificato dall'articolo 2, n,
1, del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2242, circa  i  passaggi
di proprieta', e i contratti di pegno e di cambio marittimo  di  navi
nazionali, sono applicabili anche al naviglio mercantile delle  nuove
provincie".