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DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 febbraio 1916, n. 218

Riguardante il conferimento del grado di ufficiale a rimossi o dimessi che se ne rendano meritevoli in guerra. (016U0218)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1921)
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Testo in vigore dal: 22-2-1921
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In virtu' delle facolta' conferite al Governo del Re con  la  legge
22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli  ufficiali
del R. esercito e della R. marina; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario  di  Stato  per  gli  affari
della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Gli ex-ufficiali del R. esercito - privati del grado per  rimozione
o dimissione - che, assunto servizio  come  militari  di  truppa,  si
segnalino in guerra con  sicure  e  ragguardevoli  prove  di  valore,
potranno,  su  proposta  dei  superiori  gerarchici  e  su   conforme
insindacabile giudizio di una Commissione di  scrutinio,  riottenere,
per la durata della guerra, il grado perduto. ((1)) 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 17 febbraio 1916. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                  SALANDRA - ZUPELLI. 
 
  Visto, Il guardasigilli: ORLANDO. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio Decreto 14 novembre 1920, n. 1944 ha disposto (con  l'art.
1, comma 1) che "Sono prorogate fino al 30 aprile 1921,  le  seguenti
disposizioni: 
  b) Avanzamento e stato degli ufficiali: 
  [...] decreto Luogotenenziale  17  febbraio  1916,  n.  218,  tutti
limitatamente agli effetti della conservazione del grado di ufficiale
conferito per la durata della guerra". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  5,  comma  1)  che  "Il  presente
decreto avra' effetto dal 1° novembre 1920".