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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 2 gennaio 1916, n. 20

Col quale vengono modificate alcune disposizioni relative ad indennità di trasferta ai funzionari dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del genio civile. (016U0020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1916
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-1916 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il Nostro decreto 18 novembre 1915, n. 1625, col quale si stabiliscono economie nelle spese delle varie Amministrazioni dello Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Ai funzionari appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, i quali nell'effettuare gite di servizio fuori della loro ordinaria residenza usufruiscano di vetture automobili, autoscafi o altri mezzi di trasporto forniti gratuitamente dallo Stato, da Provincie, da Comuni o da altri interessati, oltre alle indennità di soggiorno, saranno corrisposte per ogni chilometro le seguenti indennità, invece di quelle stabilite dagli articoli 1 del R. decreto 25 agosto 1863, n. 1446, e 6, secondo comma, del R. decreto 22 ottobre 1885, n. 3460, confermato col R. decreto 15 marzo 1906, n. 95:

Funzionari dei gradi superiori fino a quello di capo sezione ed ispettore principale incluso, L. 0,06.

Funzionari dei gradi inferiori e della categoria d'ordine, L. 0,05.