stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 29 dicembre 1915, n. 1949

Col quale i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali sono prorogati fino al 31 dicembre 1916. (015U1949)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1916
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 29 luglio 1917, n. 1216 (in G.U. 10/08/1917, n.189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  15-2-1916 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge n. 854 del 14 luglio 1912 che provvede al riordinamento dell'istruzione professionale;
Visto il R. decreto in data 3 gennaio 1915, n. 4, col quale vennero prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge predetta;
Ritenuto che non è stato ancora possibile di provvedere alla classificazione ed al riordinamento delle scuole industriali e commerciali in conformità della citata legge;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, e prorogati con il R. decreto del 3 gennaio 1915, n. 4, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali sono prorogati fino al 31 dicembre 1916.