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DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 novembre 1915, n. 1863

Col quale viene sospesa la rinnovazione dei componenti elettivi della sezione per l'istruzione primaria e popolare, istituita nella Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione pubblica, e gli attuali componenti elettivi restano in carica fino a nuova disposizione. (015U1863)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/1921)
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Testo in vigore dal: 29-1-1916
al: 2-1-1922
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dei poteri a Noi delegati e delle facolta'  conferite  al
Governo dalla legge 22 maggio 1915, numero 671; 
 
  Veduta la legge 4 giugno 1911, n. 487; 
 
  Considerato che la sezione per l'istruzione  primaria  e  popolare,
istituita nella  Giunta  del  Consiglio  superiore  per  la  pubblica
istruzione, venne costituita  per  la  prima  volta  con  decreto  29
dicembre 1911 di modo  che  con  la  fine  dell'anno  1915  scade  il
quadriennio dopo il quale l'art. 77 della citata legge 4 giugno  1911
stabilisce la rinnovazione della sezione; 
 
  Considerato che le condizioni create dalla  guerra  impediscono  la
esecuzione del diritto al voto, per la elezione di alcuni  componenti
della predetta sezione, ad una parte di coloro che  siffatto  diritto
sarebbero chiamati ad esercitare, e che, percio', si rende  opportuno
rinviare la rinnovazione del Consesso; 
 
  Ritenuto che considerazioni consimili di  opportunita'  consigliano
di rinnovare anche le elezioni e le nomine per  la  sostituzione  nei
Consigli scolastici provinciali di componenti comunque cessati  dalla
carica; 
 
  Ritenuto  che,  rinviandosi  tali  elezioni  e  nomine,  si   renda
necessario per assicurare il funzionamento dei  Consigli  scolastici,
ridurre il  numero  dei  membri  richiesto  per  le  validita'  delle
deliberazioni; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di  Stato  per  la  pubblica
istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo; 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E' sospesa la rinnovazione dei componenti  elettivi  della  sezione
per l'istruzione primaria e  popolare,  istituita  nella  Giunta  del
Consiglio  superiore  per  la  pubblica  istruzione,  e  gli  attuali
componenti elettivi resteranno in carica fino a nuova disposizione.