Che dà facoltà al presidente del Consiglio dei ministri e al
ministro del tesoro di effettuare una operazione di credito per
raccogliere i mezzi occorrenti a fronteggiare le spese di guerra,
mediante la emissione di un prestito nazionale. (015U1800)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/1915
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)