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DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 settembre 1915, n. 1429

Riguardante l'indennità di missione all'estero agli ufficiali del R. esercito. (015U1429)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1921)
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Testo in vigore dal: 22-2-1921
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In virtu' delle facolta' conferite al Governo del Re dalla legge 22
maggio 1915, n. 671; 
 
  Visto il R. decreto  19  aprile  1907,  n.  201,  sulle  indennita'
eventuali per il R. esercito, e successive modificazioni; 
 
  Considerato che nelle attuali contingenze l'indennita'  giornaliera
normale di missione all'estero di L. 25 stabilita dal n.  1-a)  dello
specchio III delle  indennita'  eventuali  annesso  al  precitato  R.
decreto risulta insufficiente anche per gli ufficiali in missione nel
continente europeo; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario  di  Stato  per  gli  affari
della guerra, di concerto col ministro del tesoro; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il ministro della guerra ha facolta' di aumentare, caso  per  caso,
con decorrenza dal 23  maggio  1915  e  per  tutta  la  durata  della
presente guerra, e sino  ad  un  massimo  di  L.  50,  la  indennita'
giornaliera di missione all'estero per gli ufficiali del R. esercito.
((1)) 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Degno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 12 settembre 1915. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                        SALANDRA - ZUPELLI - CARCANO. 
 
  Visto, Il guardasigilli: ORLANDO. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio Decreto 14 novembre 1920, n. 1944 ha disposto (con  l'art.
1, comma 1, lettera a)) che sono prorogate fino al 30 aprile 1921  le
disposizioni del presente decreto relative ad assegni e indennita' ai
militari dell'esercito e della marina. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  5,  comma  1)  che  la  presente
modifica avra' effetto dal 1° novembre 1920.