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DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 agosto 1915, n. 1293

Recante aumenti alla tabella XV del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'esercito e disposizioni per le promozioni degli ufficiali di complemento. (015U1293)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1921)
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Testo in vigore dal: 1-9-1915
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In virtu' delle facolta' conferite al Governo del Re con  la  legge
22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Vista la legge 2 luglio  1896,  n.  254,  sull'avanzamento  nel  R.
esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n.
247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre  1906,  n.  647;  14  luglio
1907, n. 495; 17 luglio 1910, nn. 515 e 531; 
 
  Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601,  recante  modificazioni  alla
legge sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni; 
 
  Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e
dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della  guerra,  approvato
con R. decreto 14  luglio  1898,  n.  525,  e  modificato  con  leggi
successive: 
 
  Visti i decreti Luogotenenziali dell'11 luglio, nn. 1062 e 1084; 
 
  Considerata la necessita' di mantenere nella loro piena  efficienza
i quadri degli ufficiali, e di poter provvedere, senza indugio,  alla
sostituzione di quelli che per malattie o  ferite  sono  temporamente
indisponibili; 
 
  Tenuto presente il bisogno di reclutare nuovi ufficiali  subalterni
per far fronte alle numerose ed impellenti necessita' della guerra; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario  di  Stato  per  gli  affari
della guerra, di concerto col ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Alla tabella XV annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento
nel R. esercito, sono apportati i seguenti aumenti, i  quali  avranno
vigore a partire dal 1° agosto 1915: 
 
      60 colonnelli o tenenti colonnelli; 
 
      300 tenenti colonnelli o maggiori; 
 
      1000 capitani.