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DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 giugno 1915, n. 1103

Riguardante gli scomparsi nella guerra italo-austriaca e gli acconti di pensione privilegiata di guerra. (015U1103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)
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Testo in vigore dal:  24-7-1915 al: 8-5-2025
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo in caso di guerra e durante la guerra medesima;
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato, con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;
Visto il R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, per la esecuzione del testo unico suddetto, modificato con R. decreto 21 luglio 1911, n. 886;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 256, per le pensioni alle famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa;
Vista la legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate, di guerra;
Visto il R. decreto 9 agosto 1912, n. 914, convertito nella legge 22 maggio 1913, n. 484, che estende alle famiglie dei presunti morti nella guerra italo-turca lo disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256 sopra citata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri della guerra, della marina e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256, per le pensioni alle famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa, già estese alle famiglie dei presunti morti nella guerra italo-turca con la legge 22 maggio 1913, n. 484, sono applicabili anche alle famiglie dei presunti morti nella guerra attuale.