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DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 luglio 1915, n. 1085

Col quale viene stabilita l'epoca in cui debbono aver luogo le promozioni degli ufficiali in tempo di guerra. (015U1085)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/11/1918)
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Testo in vigore dal:  3-8-1915 al: 13-6-1917
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al R. Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto del 22 maggio 1915, col quale viene indetta la mobilitazione generale del R. esercito;
Visto il R. decreto del 22 maggio 1915, col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno;
Visto il decreto del 24 giugno, col quale le disposizioni per l'avanzamento nel R. esercito, relative al tempo di guerra, sono estese a tutte le truppe, anche se dislocate fuori dei territori da considerarsi in istato di guerra;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli ufficiali esclusi dal quadro d'avanzamento per il 1915, ma non incorsi nella esclusione definitiva, potranno, se giudicati idonei dalle competenti Commissioni ed autorità, durante la guerra essere inscritti sui quadri d'avanzamento anche nell'anno in corso, ma non potranno essere promossi che dopo effettuato un numero di promozioni pari alla media annuale di quelle verificatesi nel rispettivo ruolo e grado nell'ultimo quinquennio, salvo che non computando le promozioni dipendenti dai collocamenti fuori quadro, non spetti ad essi anzianità anteriore.

Tale disposizione non si applica ai sottotenenti.