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DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 luglio 1915, n. 1084

Col quale viene ridotta la permanenza nel grado di sottotenente in servizio attivo ed è istituita una categoria speciale di «aspiranti ufficiali di complemento» per la durata della guerra. (015U1084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1921)
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Testo in vigore dal: 15-7-1915
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In virtu' delle facolta' conferito al R. Governo con  la  legge  22
maggio 1915, n. 671; 
 
  Vista la legge 2 luglio  1896,  n.  251,  sull'avanzamento  nel  R.
esercito, e successive modificazioni; 
 
  Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni; 
 
  Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e
dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato  con  R.
decreto 14 luglio 1898, numero 525, e successive modificazioni; 
 
  Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi  ed  assegni  fissi
per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1893,  n  380,
modificato con le leggi 6 luglio 1908, n. 362, 17 luglio 1910, n. 515
e 28 giugno 1912, n. 641; 
 
  Visto il R. decreto 25 luglio 1907, che approva il  regolamento  dl
disciplina militare per il R. esercito, e successive modificazioni; 
 
  Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, sugli obblighi di servizio
degli ufficiali in congedo, e successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto n. 357 del 23 marzo 1915, riguardante la nomina
ad ufficiale medico di complemento; 
 
  Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 767, relativo alla creazione
di una speciale categoria di «aspiranti medici»; 
 
  Visto il R. decreto del 22 maggio 1915 col quale viene  indetta  la
mobilitazione generale del R. esercito; 
 
  Visto il R. decreto del 22 maggio 1915 col  quale  e'  ordinato  lo
stato di guerra per alcuni territori del Regno; 
 
  Visto il decreto del 24  giugno,  col  quale  le  disposizioni  per
l'avanzamento nel R. esercito relative al tempo di guerra sono estese
a tutte  le  truppe,  anche  se  dislocate  fuori  dei  territori  da
considerarsi in istato di guerra; 
 
  Considerata   l'opportunita'   di   istituire,    per    completare
l'istruzione, pratica degli allievi  ufficiali  di  complemento,  una
speciale categoria di «aspiranti ufficiali di complemento»; 
 
  Considerata la necessita' di provvedere in tutti i modi al servizio
sanitario, valendosi, per la durata della  guerra,  anche  dell'opera
dei non regnicoli; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario  di  Stato  per  gli  affari
della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per la durata della guerra la permanenza nel grado di sottotenente,
per gli ufficiali in servizio attivo  permanente,  e'  ridotta  a  18
mesi.