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DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 luglio 1915, n. 1083

Col quale possono essere riassunti in servizio, per la durata della guerra e col loro grado, gli ufficiali dimissionari, gli eliminati dai ruoli ed i revocati. (015U1083)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1921)
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Testo in vigore dal:  3-8-1915 al: 22-12-1916
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della facoltà a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 48 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;
Visto il R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 18 luglio 1912, n. 806;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;
Considerata l'opportunità di valersi, per la durata della guerra, dell'opera volontariamente offerta dagli ufficiali dimissionari, o che incorsero nella perdita del grado per cause non contrarie all'onore;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Ministero della guerra ha facoltà di riassumere in servizio, per la durata della guerra, e col grado rivestito prima della cessazione dal servizio stesso e previa domanda degli interessati:

a) gli ufficiali dimissionari;

b) gli ufficiali eliminati dai ruoli;

c) gli ufficiali rivocati dall'impiego in base alla legge 25 maggio 1852, n. 1376, sullo stato degli ufficiali.