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REGIO DECRETO 10 giugno 1915, n. 966

Riguardante la nomina di ufficiali di complemento, limitatamente al grado di tenente, in alcune categorie di cittadini, per la durata della guerra. (015U0966)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1921)
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Testo in vigore dal: 18-7-1915
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' delle facolta' conferite al Nostro Governo con  la  legge
22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Vista la legge 2 luglio  1896,  n.  254,  sull'avanzamento  nel  R.
esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n.
247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre  1906,  n.  647;  14  luglio
1907, n. 495; 17 luglio 1910, nn. 515 e 531; 
 
  Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601,  recante  modificazioni  alla
legge sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni; 
 
  Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e
dei servizi dipendenti dall'amministrazione della  guerra,  approvato
con R. decreto 14  luglio  1898,  n.  525,  e  modificato  con  leggi
successive; 
 
  Considerata  l'opportunita'  di  conferire,  per  la  durata  della
guerra,  la  nomina  ad  ufficiale  del  R.  esercito  a  determinate
categorie di persone, le quali, pur non avendo  i  titoli  richiesti,
possano egualmente prestare buoni servizi; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro, segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per la durata della guerra, e' data  facolta'  al  Ministero  della
guerra di nominare ufficiali di complemento del  R.  esercito,  nelle
varie armi e corpi, limitatamente al grado di tenente, e  con  deroga
alle  disposizioni  che  regolano   il   normale   reclutamento   dei
sottotenenti di complemento delle varie armi e corpi: 
 
    a) coloro che abbiano coperto  gradi  di  ufficiale  in  eserciti
permanenti di potenze europee; 
 
    b) quei cittadini, od italiani  non  regnicoli,  ai  quali  siano
riconosciuti titoli ed attitudini speciali.