Col quale viene disposto che i giudici dei tribunali militari e delle
Commissioni d'inchiesta possono essere scelti tanto fra gli ufficiali
in servizio attivo quanto fra quelli in congedo temporaneamente
richiamati. (015U0831)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/1915
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)