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REGIO DECRETO 25 maggio 1915, n. 768

Col quale gli italiani non regnicoli possono ottenere, per la durata della guerra, la nomina ad ufficiale di complemento o di milizia territoriale. (015U0768)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  20-6-1915 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù delle facoltà conferite al Nostro Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;
Visto il Nostro decreto del 22 maggio 1915 col quale viene indetta la mobilitazione del R. esercito;
Visto il Nostro decreto del 22 maggio 1915 col quale è ordinato lo stato di guerra;
Considerata l'opportunità di estendere per la durata della guerra agli italiani non regnicoli che ne possiedano i titoli, la facoltà di concorrere alla nomina ad ufficiale;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Por la durata della guerra gli italiani non regnicoli potranno ottenere la nomina ad ufficiale di complemento e di milizia territoriale, con disposizioni analoghe a quelle che regolano il normale reclutamento di tali categorie di ufficiali o con deroga al n. 2 dell'articolo 2 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Sull'equipollenza dei titoli di studio non conseguiti nelle scuole del Regno, giudicherà in modo insindacabile il Ministero della guerra.