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REGIO DECRETO 11 aprile 1915, n. 723

Portante modificazioni al regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 608, per l'esecuzione della legge 27 giugno 1907, n. 386, sul Consiglio superiore, gli uffici ed il personale delle antichità e belle arti. (015U0723)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  13-6-1915 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto in data 1° agosto 1907, n. 608, che approva il regolamento per la esecuzione della legge 27 giugno 1907, n. 386, sul Consiglio superiore, sugli uffici e il personale delle antichità e belle arti;
Vista la deliberazione della sezione III del Consiglio superiore per le antichità e per le belle arti, in data 2 luglio 1914, in merito ai titoli per essere ammessi all'elettorato del predetto Consiglio;
Sentito il parere del Consiglio di Stato nella sua adunanza generale in data 29 ottobre 1914;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

All'articolo 24 del predetto regolamento, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 608, è sostituito il seguente:

Art. 24. - Sono elettori per il Consiglio superiore di antichità e belle arti gli artisti italiani compresi nelle categorie seguenti:

a) artisti le opere dei quali figurano nelle gallerie dello Stato e dei municipi;

b) artisti accademici e professori di discipline artistiche nelle R. Accademie e Istituti di belle arti e nella R. scuola dell'arte della medaglia in Roma;

c) coloro che hanno goduto o godano il pensionato artistico nazionale e la borsa di perfezionamento istituita presso la R. scuola dell'arte della medaglia in Roma;

d) artisti ammessi ad esporre nelle mostre di belle arti nazionali e internazionali con opere di pittura, scultura, architettura ed arte applicata;

e) autori di opere pubbliche per conto dello Stato in architettura, pittura, scultura ed arte applicata;

f) insegnanti ordinari e straordinari di disegno nelle R. scuole tecniche e Istituti tecnici e nelle Regie scuole normali del Regno;

g) licenziati dai corsi superiori delle R. accademie o dei R. istituti di belle arti e architetti civili;

h) coloro i quali abbiano eseguito importanti opere nelle arti del disegno, secondo il giudizio del Ministero della pubblica istruzione su parere conforme della terza sezione del Consiglio superiore di antichità e belle arti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

Salandra - Grippo.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.