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REGIO DECRETO 23 maggio 1915, n. 718

Circa la sospensione di prescrizioni, termini e decadenze, e circa la legalizzazione di atti e redazione di procure per i militari e funzionari addetti all'armata di terra e di mare durante la guerra. (015U0718)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/05/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 28-5-1915
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei  poteri
straordinari al Governo, in  caso  di  guerra  e  durante  la  guerra
medesima; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  guardasigilli,  ministro  segretario  di
Stato per gli affari di grazia e giustizia, di concerto coi  ministri
della guerra, della marina e delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il corso delle prescrizioni e quello dei termini  perentori,  tanto
legali  quanto  convenzionali,  portanti  decadenza  da  una  azione,
eccezione o diritto qualsiasi, che fossero  per  scadere  dal  giorno
della dichiarazione di guerra fino a quello in cui  la  guerra  sara'
finita e pubblicata la  pace,  contro  i  militari  in  attivita'  di
servizio, gli impiegati presso l'esercito e l'armata navale o  contro
qualunque altra persona, che si trovi  per  ragione  di  servizio  al
seguito dell'esercito o dell'armata navale, sono sospesi fino a tutto
il sessantesimo giorno successivo a  quello  in  cui  la  pace  sara'
pubblicata. 
 
  I termini rimasti sospesi ripiglieranno  il  loro  corso  contro  i
militari o le persone anzidette, per i quali sia cessato, durante  la
guerra, il servizio militare per congedo o per  altra  causa;  ma  il
loro  compimento  non  avra'  luogo  prima  del  sessantesimo  giorno
successivo alla cessazione del servizio medesimo.