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REGIO DECRETO 6 maggio 1915, n. 588

Relativo alla ricostituzione del patrimonio zootecnico nei paesi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915. (015U0588)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/05/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-5-1915 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Considerate le gravi perdite di bestiame che hanno subito le zone colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915;
Riconosciuta la opportunità di agevolare, con provvedimenti temporanei ed eccezionali, la ricostituzione del patrimonio zootecnico nelle zone predette;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 832, concernente provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale;
Visto il regolamento per la esecuzione della legge anzidetta, approvato con Nostro decreto del 19 dicembre 1902, n. 1395;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato, per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Fino al 30 giugno 1918, nelle località riconosciute meglio idonee delle zone comprendenti i Comuni indicati negli elenchi di cui all'art. 1 del Nostro 6decreto n. 27 del 21 gennaio 1915, convertito in legge, il Ministero d'agricoltura, industria e commercio potrà impiantare e far funzionare, a sue spese, pubbliche stazioni di tori e di verri, sotto la sorveglianza delle Cattedre ambulanti di agricoltura delle rispettive circoscrizioni.