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REGIO DECRETO-LEGGE 29 aprile 1915, n. 583

Concernente il collocamento fuori quadro di ufficiali superiori del corpo veterinario, e la facoltà al ministro della guerra di nominare ufficiali veterinari di complemento laureati in zooiatria. (015U0583)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/1915
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 10 dicembre 1922, n. 1731 (in G.U. 18/01/1923, n. 14).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-5-1915 al: 17-1-1917
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della razione
RE D'ITALIA
Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1888, n. 595, e modificato con leggi successive;
Considerata la necessità di mantenere nella loro piena efficenza, in vista della presente situazione internazionale, i quadri degli ufficiali e l'urgenza di Provvedere alle aumentate esigenze del servizio veterinario;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Potranno essere collocati fuori quadro, in soprannumero alla tabella XV, annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, 2 tenenti colonnelli e 4 maggiori del corpo veterinario militare, i quali dovranno rientrare nei quadri entro il 31 dicembre 1916.