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REGIO DECRETO-LEGGE 15 aprile 1915, n. 570

Col quale vengono estese agli equipaggi dei piroscafi requisiti le disposizioni della legge 6 luglio 1912, n. 745, concernente la posizione militare degli equipaggi delle navi requisite dallo Stato. (015U0570)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/05/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-5-1915 al: 6-3-1916
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le disposizioni della legge 6 luglio 1912, n. 745, sono estese ai militari in congedo illimitato del Regio esercito e della R. marina ed agli individui che hanno compiuto il 18° anno di età e non abbiano ancora concorso alla leva; i quali tutti si trovino imbarcati su navi o galleggianti in genere requisiti dallo Stato per trasporto di truppe o per qualsiasi altro servizio ausiliario di carattere militare.

È data facoltà al R. Governo di valersi della disposizione di cui al comma precedente anche nel caso di navi mercantili o galleggianti in genere requisiti per provvedere a servizi civili aventi carattere di pubblica necessità. L'elenco delle navi che si trovano nelle accennate condizioni sarà determinato con decreto del Nostro ministro della marina.

Il personale richiamato alle armi in base ai due precedenti capoversi e che appartiene ai ruoli del R. esercito continuerà ad appartenervi pur prestando servizio a disposizione della R. marina.

Tanto i militari appartenenti al R. esercito che quelli appartenenti alla R. marina, imbarcati sulle navi come sopra requisite riceveranno gli assegni che risultino maggiori fra quelli che percepivano dalle Società da cui erano assoldati e quelli del grado militare di cui sono rivestiti. Cessata la requisizione i militari indicati dal presente articolo si intenderanno rinviati in congedo, salvo gli Obblighi cui possono essere soggetti in dipendenza di altre disposizioni che li riguardano.