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REGIO DECRETO-LEGGE 22 aprile 1915, n. 506

Relativo alle requisizioni militari (015U0506)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/04/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-4-1915 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 11 della legge 21 marzo 1915, n. 273, con cui è data facoltà al Governo di stabilire le norme da osservarsi per determinati periodi di tempo, nelle materie concernenti la difesa militare, fra cui la occupazione o limitazione temporanea di proprietà mobiliari ed immobiliari;
Ritenuto che per far fronte ai bisogni dei rifornimenti del R. esercito e dei relativi servizi nelle odierne contingenze, può esservi necessità di procedere coercitivamente, mediante requisizioni, a prelevamenti di oggetti e ad occupazioni d'immobili, e che perciò conviene stabilire le norme regolatrici di siffatte requisizioni;
Ritenuto che per i medesimi bisogni può eziandio esservi necessità di ricorrere a prestazioni personali da parte dei singoli cittadini e che pertanto conviene assicurare anche l'adempimento di tali prestazioni mediante preordinate norme regolatrici, munite delle opportune sanzioni;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con i ministri di grazia e giustizia e dei culti, del tesoro e della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le autorità militari, non inferiori ai comandanti di divisione, hanno facoltà di ricorrere a requisizioni per provvedere, nell'interesse della difesa nazionale, ai rifornimenti del R. esercito e della R. marina, ed ai bisogni dei relativi servizi.